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Sez. 3, Sentenza n. 20959 del 30/09/2009 (Rv. 609526 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.l. n. 35 del 2005 (conv. nella legge n. 80 del 2005) - Ordinanza declaratoria dell'estinzione della procedura esecutiva - Ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. - Esperibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609526-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Nel regime dell'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., dettato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (applicabile nella specie "ratione temporis"), l'ordinanza "non impugnabile" con la quale il giudice che ha disposto la sospensione del processo esecutivo dichiara - su istanza dell'opponente e sempre che il provvedimento di sospensione non sia stato reclamato o sia stato confermato in sede di reclamo - l'estinzione della procedura esecutiva, non è suscettibile di essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., trattandosi di provvedimento che non ha carattere di definitività, rimanendo, oltretutto, contestabile in sede di giudizio di merito davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 18, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)