Sez. U - , Sentenza n. 25045 del 07/12/2016 (Rv. 641779 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ordinanza, in sede di reclamo, avverso il provvedimento del presidente del tribunale determinativo delle spese e dell’onorario degli arbitri ex art. 814 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Alla luce della compiuta giurisdizionalizzazione dell’arbitrato operata dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza resa dalla corte di appello, in sede di reclamo, contro il provvedimento del presidente del tribunale di determinazione del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c. come riformato dal d.lgs. citato, atteso che quell'ordinanza ha natura giurisdizionale a tutti gli effetti, ed è caratterizzata dai requisiti di decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l’esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)