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Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013 (Rv. 627786 - 01)

ARBITRATO - IN GENERE | Arbitrato rituale - Disciplina introdotta dalla legge n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627786-01

ARBITRATO - IN GENERE

L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 819 bis, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 824 bis, Legge 05/01/1994 num. 25, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)