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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 28 giugno 1979, cause riunite C-233/78, C-234/78 e C-235/78

Decisione
decisa il 1979-06-28
ECLI
ECLI:EU:C:1979:174

Epigrafe

Nei procedimenti riuniti 233, 234 e 235/78 aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) di Francoforte sul Meno nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra (procedimento 233/78) BENEDIKT LENTES E OSWALD WERNER e REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, rappresentata dal Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (Ufficio federale per l'alimentazione e le foreste), (procedimento 234/78) LUDWINE GIBBERT, FR. J. REIZ DANIELS, JOACHIM GABEL e REINHOLD LEHNEN e REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, rappresentata dal Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (Ufficio federale per l'alimentazione e le foreste), (procedimento 235/78) NORBERT LAY, EDMUND SIMON, KARL DAHM JR. E THEO BUSS e REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, rappresentata dal Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (Ufficio federale per l'alimentazione e le foreste), domande vertenti sull'interpretazione del regolamento CEE della Commissione 13 agosto 1976, n. 2015, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato (GU n. L 221, pag. 20), LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nel corso della fase scritta si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Ai sensi del regolamento della Commissione 13 agosto 1976, n. 2015, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato (GU n. L 221, pag. 20), gli enti d'intervento degli Stati membri stipulano contratti di magazzinaggio con «produttori singoli o con gruppi di produttori» (art. 2, n. 1) aventi ad oggetto un quantitativo minimo di 100 ettolitri per il vino e di 50 ettolitri per i mosti e i mosti concentrati (art. 5).
paragrafo 2
A termini dell'art. 4 del suddetto regolamento nei contratti di magazzinaggio devono essere indicati, fra l'altro, «a) il nome e l'indirizzo del produttore o dei produttori interessati; b) il nome e l'indirizzo dell'organismo d'intervento; c) i seguenti particolari tecnici:
paragrafo 3
natura del prodotto (vino, mosto di uve o mosto di uve concentrato), luogo di magazzinaggio, dati che consentono di identificare i recipienti nei quali il prodotto è immagazzinato, …»
paragrafo 4
In forza dell'art. 7, gli Stati membri «prendono tutti i provvedimenti atti a consentire i necessari controlli, in particolare a permettere la verifica dell'identità del prodotto che forma oggetto del contratto e a garantire che il volume del prodotto immagazzinato corrisponde alle indicazioni che figurano nel contratto stesso».
paragrafo 5
A norma dell'art. 14, il produttore informa preventivamente l'ente d'intervento di ogni cambiamento che sopravvenga durante il periodo di validità del contratto per quanto riguarda: a) il luogo di magazzinaggio ovvero b) la confezione del prodotto, se tale cambiamento comporta una modifica del numero dei recipienti nei quali il prodotto è immagazzinato.
paragrafo 6
Gli attori nelle cause principali sono produttori di vino. All'inizio del 1978 essi chiedevano al Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft di addivenire alla conclusione di un contratto per il magazzinaggio di vini da pasto, ma non raggiungevano il quantitativo minimo di 100 ettolitri se non sommando i quantitativi inferiori che ciascuno deteneva separatamente nella propria cantina. L'Ufficio federale convenuto respingeva le domande degli interessati, motivando che, nella fattispecie, non si raggiungeva il quantitativo minimo di 100 ettolitri, prescritto dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2015/76, poiché il suddetto quantitativo non veniva conservato in un unico luogo di magazzinaggio mentre il regolamento n. 2015 ed in particolare l'art. 4 vanno interpretati nel senso che essi pongono questa condizione.
paragrafo 7
Dato che le opposizioni fatte ai suddetti provvedimenti venivano respinte, gli attori nelle cause principali, adivano separatamente il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno. In tali azioni, essi contestano l'argomentazione dell'Ufficio federale, deducendo che essa non tiene conto del fatto che ogni volta che vini diversi appartenenti allo stesso tipo di vino da pasto costituiscono oggetto d'un contratto unico, ma sono immagazzinati in recipienti diversi, i dati di carattere tecnico di cui all'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento, tra i quali figura il luogo di magazzinaggio, riguardano non il quantitativo complessivo, bensì i diversi quantitativi parziali che sono immagazzinati in un recipiente. Inoltre, dal fatto che nel regolamento n. 2015/76 si parli di luogo di magazzinaggio non si può desumere che il quantitativo complessivo di vini cui si riferisce un contratto di magazzinaggio debba esser conservato in un unico luogo, dal momento che per tutti i dati di carattere tecnico indicati nell'art 4, n. 2, lett. c), del suddetto regolamento viene usato il singolare. Infine, qualora venisse accolta la tesi della convenuta nelle cause principali si svuoterebbe praticamente di contenuto la possibilità, offerta dall'art. 2, n. 1, del suddetto regolamento di concludere contratti anche con «gruppi di produttori» quando il singolo produttore non dispone del quantitativo minimo di 100 ettolitri necessario per il contratto di magazzinaggio, poiché in generale i piccoli viticoltori non hanno la possibilità materiale di conservare un quantitativo del genere.
paragrafo 8
Dato che insorgevano questioni relative all'interpretazione del regolamento n. 2015/76, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con tre ordinanze 21 settembre 1978, pervenute alla Corte il 26 ottobre successivo, ha sollevato a questa Corte la seguente questione:
paragrafo 9
«Se il regolamento (CEE) della Commissione 13 agosto 1976, n. 2015, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato (GU delle CC.EE. del 14. 8. 1976, n. L 221) — considerando, in particolare, la formula “luogo di magazzinaggio” usata nell'art. 4, n. 2, lett. c) e nell'art. 14, lett. a) del suddetto regolamento, e quanto disposto, circa il quantitativo minimo di 100 ettolitri per il vino e il mosto, dall'art. 5 dello stesso regolamento — vada interpretato nel senso che i contratti riguardanti un quantitativo minimo di 100 ettolitri per il vino e il mosto (art. 5 del regolamento) possono essere stipulati con gruppi di produttori (art. 2, n. 1, 1o comma, del regolamento) soltanto qualora l'intero quantitativo minimo di 100 ettolitri sia immagazzinato in una sola cantina o nelle cantine di un solo podere.»
paragrafo 10
Con ordinanza 13 dicembre 1978, la Corte, sentito l'avvocato generale, ha deciso di riunire le cause 233/78, 234/78 e 235/78 ai fini del procedimento scritto e orale.
paragrafo 11
Giusta l'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia, la Commissione delle Comunità europee ha depositato osservazioni scritte.
paragrafo 12
Con ordinanza 7 marzo 1979, la Corte, sentito l'avvocato generale, ha deciso di rimettere le cause riunite 233/78, 234/78 e 235/78 alla Prima Sezione.
paragrafo 13
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alle fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte › Osservazioni della Commissione

paragrafo 1
A norma degli artt. 7 e 17 del regolamento n. 2015/76 agli Stati membri ed agli enti d'intervento è stato demandato di attuare le misure di cui allo stesso regolamento. A tal fine, essi sono autorizzati ad imporre, come risulta dalla sentenza della Corte nella causa Schöttler (sentenza 11 luglio 1973, causa 3/73, Racc. 1973, pag. 745) condizioni particolari per garantire l'adempimento del loro controllo senza tuttavia ledere il diritto alle sovvenzioni conferito dal diritto comunitario. Interpretando gli artt. 2, 4 e 5 del regolamento n. 2015/76, la Commissione constata che in detto regolamento si parla costantemente «del produttore» e «del luogo di magazzinaggio» e che esso precisa in particolare che un produttore può concludere un contratto soltanto per un prodotto, ottenuto a sua cura o sotto la sua responsabilità e di cui è ancora proprietario. Ribattendo all'argomento degli attori nelle cause principali, in merito all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2015/76, secondo il quale contratti di magazzinaggio possono venir stipulati non solo coi produttori singoli, ma anche con «gruppi di produttori», la Commissione rileva che con questa formula il regolamento si riferisce principalmente ad associazioni durevoli di produttori, come ad esempio le cooperative di viticoltori, non già ai gruppi occasionali di produttori senza alcun legame fra loro. Quando si tratta di detti gruppi organizzati, basati su legami giuridici tra i membri, l'ente d'intervento ha di fronte una sola controparte ed un solo responsabile, il che non avviene nel caso dei gruppi occasionali. L'ente d'intervento, infatti, qualora stipulasse con dei viticoltori, come gli attori nelle cause principali, contratti di magazzinaggio, sarebbe costretto a trattare ciascun richiedente come se avesse stipulato un contratto per il quantitativo parziale appartenente solo a questo. Orbene, la disposizione che contempla un quantitativo minimo di 100 hl ha lo scopo di evitare che l'ente d'intervento rischi di trovarsi di fronte a complessi problemi di responsabilità.
paragrafo 2
La Commissione chiarisce poi la ragion d'essere della condizione del luogo di magazzinaggio unico, almeno per quanto riguarda il quantitativo minimo prescritto di 100 hl di vino da pasto. Dato che i controlli sono molto costosi e devono essere eseguiti da specialisti, il requisito del quantitativo minimo di 100 hl consente di mantenere entro limiti ragionevoli le spese relative a ciascun contratto di magazzinaggio, se ed in quanto tale quantitativo sia immagazzinato in un solo luogo. La Commissione conclude quindi nel senso che gli autori del regolamento n. 2015/76 sono manifestamente partiti dal principio che ciascun contratto di magazzinaggio venga stipulato con un unico produttore desideroso di immagazzinare nella propria azienda almeno 100 hl di vino da pasto di sua proprietà.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale

paragrafo 1
Gli attori nelle cause principali, con l'avv. Robert Scheid, del foro di Coblenza e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio agente sig. Peter Kalbe, hanno svolto osseriazioni orali all'udienza del 5 aprile 1979.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 31 maggio 1979.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 5
«Se il regolamento (CEE) della Commissione 13 agosto 1976, n. 2015, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto, il mosto di uve è il mosto di uve concentrato (GU delle CC.EE. del 14. 8. 1976, n. L 221) — considerando, in particolare, la formula “luogo di magazzinaggio” usata nell'art. 4, n. 2, lett. c) e nell'art. 14, lett. a) del suddetto regolamento, e quanto disposto, circa il quantitativo minimo di 100 ettolitri per il vino e il mosto, dallo art. 5 dello stesso regolamento — vada interpretato nel senso che i contratti riguardanti un quantitativo minimo di 100 ettolitri per il vino e il mosto (art. 5 del regolamento) possono essere stipulati con gruppi di produttori (art. 2, n. 1, 1o comma, del regolamento) soltanto qualora l'intero quantitativo minimo di 100 ettolitri sia immagazzinato in una sola cantina o nelle cantine di un solo podere.»
punto 1
Con tre sentenze in data 21 settembre 1978, pervenute alla Corte il 26 ottobre successivo, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione — formulata ogni volta in termini identici — vertente sull'interpretazione del regolamento della Commissione 13 agosto 1976, n. 2015, relativo ai contratti di ammasso per il vino da pasto, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato (GU n. L. 221, pag. 20).
punto 2
In considerazione di questa identità la Corte, con ordinanza 13 dicembre 1978, ha deciso di riunire le cause ai fini del procedimento scritto e orale ed è opportuno fare altrettanto ai fini della sentenza.
punto 3
La questione è stata sollevata nell'ambito di controversie fra il Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, ente d'intervento nella Repubblica federale di Germania, e diversi produttori tedeschi di vino — due nella causa 233/78, quattro nella causa 234/78 e quattro nella causa 235/78 — che s'erano riuniti onde presentare domanda per la stipulazione di contratti di ammasso di vini da pasto a norma del regolamento n. 2015/76. Il Bundesamt ha respinto tali domande, motivando che il quantitativo minimo di 100 ettolitri, che ciascun contratto deve avere ad oggetto secondo l'art. 5 del suddetto regolamento, non era stato raggiunto, in quanto il quantitativo richiesto era immagazzinato dai vari produttori in cantine diverse, mentre secondo il Bundesamt il regolamento di cui sopra prescrive che il quantitativo minimo di 100 ettolitri sia depositato in un luogo unico.
punto 4
In questa situazione il giudice nazionale chiede alla Corte se:
punto 5
Dal fascicolo si desume che i contratti di cui trattasi riguardano solo vino da pasto, di guisa che la soluzione della questione sollevata può limitarsi a tale prodotto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla divergenza tra la versione tedesca dell'art. 5 e le altre versioni per quanto concerne il mosto.
punto 6
Il regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 99, pag. 1), contempla agli artt. 5 e 6, modificati dal regolamento del Consiglio 17 maggio 1976, n. 1160 (GU n. L 135, pag. 1), aiuti all'ammasso privato e demanda alla Commissione lo stabilire in particolare le modalità per la conclusione di contratti di magazzinaggio da stipularsi tra i produttori e gli enti nazionali d'intervento. In attuazione di tali disposizioni il regolamento n. 2015/76 ha stabilito, com'è detto nel suo secondo considerando, «modalità di applicazione relative alla conclusione, al contenuto, al periodo di validità ed agli effetti di tali contratti».
punto 7
A questo scopo, il regolamento n. 2015/76 dispone che i contratti devono essere stipulati dagli enti nazionali d'intervento con produttori «singoli o con gruppi di produttori» (art. 2) in particolare per vini da pasto (art. 1) al fine del loro ammasso solo nel territorio dello Stato membro in cui rientra l'ente d'intervento (art. 3). L'art. 4, che disciplina il modo in cui il contratto dev'essere redatto, dispone, fra l'altro, che in esso dev'essere indicato quale elemento tecnico «il luogo di magazzinaggio». L'art. 5 dispone che, per il vino, i contratti devono avere ad oggetto un quantitativo minimo di 100 ettolitri. L'art. 7, infine, dispone che «Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a consentire i necessari controlli, in particolare a permettere la verifica dell'identità del prodotto che forma oggetto del contratto e a garantire che il volume del prodotto immagazzinato corrisponde alle indicazioni che figurano nel contratto stesso».
punto 8
Secondo il Bundesamt, d'accordo su questo punto con la Commissione, tanto dal testo degli artt. 4, n. 2, lett. c), e 14, del regolamento n. 2015/76 — ed in particolare dall'uso dell'espressione «luogo di magazzinaggio» al singolare — quanto dal sistema generale di tale regolamento, si desume che il quantitativo minimo di 100 ettolitri dev'essere depositato nello stesso luogo, il che significa che il quantitativo immagazzinato deve trovarsi, se non nella stessa cantina, almeno in cantine situate nello stesso podere. Questa condizione risponderebbe alla perentoria esigenza di valido controllo della operazioni di ammasso. Secondo gli attori nelle cause principali, invece, né la lettera né lo spirito del regolamento n. 2015/76 consentono di concludere che il magazzinaggio debba effettuarsi in un luogo unico. Una condizione del genere avrebbe come conseguenza di porre in condizioni di svantaggio i piccoli produttori ed una certa dispersione del quantitativo di 100 ettolitri, che ciascun contratto deve avere ad oggetto, non sarebbe tale da ostacolare i necessari controlli.
punto 9
La circostanza che negli artt. 4 e 14, l'espressione «luogo di magazzinaggio» venga usata al singolare non può considerarsi decisiva a favore dell'interpretazione nel senso che nei contratti di ammasso sussista l'obbligo di immagazzinare il quantitativo pattuito in un luogo unico. L'uso del singolare per designare una pluralità di oggetti è d'uso frequente nella tecnica legislativa tanto della Comunità quanto degli Stati membri e gli artt. 4 e 14 contengono diverse espressioni le quali possono senza dubbio indicare indifferentemente tanto uno, quanto più soggetti od oggetti (produttore/i, contratto/i, prodotto/i). È del resto significativo che l'art. 8 del regolamento sia redatto al plurale in tedesco ed al singolare nelle altre lingue, senza che questa differenza possa dare adito a dubbi circa l'interpretazione di tale disposizione.
punto 10
Si deve concludere che l'espressione «luogo di magazzinaggio» di cui agli artt. 4 e 14 non può interpretarsi nel senso che essa imponga d'inserire nei contratti di ammasso l'obbligo di depositare il quantitativo pattuito in un unico luogo.
punto 11
Per quanto riguarda l'argomento relativo agli scopi del regolamento n. 2015/76, va osservato che, tanto dalla motivazione dei regolamenti nn. 816/70 e 2015/76, quanto dal testo dell'art. 5 di quest'ultimo regolamento, si desume che l'aiuto all'ammasso privato ha lo scopo d'influire sull'andamento dei prezzi mediante la riduzione dell'offerta e che i contratti di magazzinaggio devono quindi vertere su quantitativi di un certo rilievo, cioè sufficienti per esercitare un'influenza sull'andamento del mercato, donde l'esigenza di contratti per almeno 100 ettolitri. Il raggiungimento di tale scopo non è cionondimeno connesso al deposito dei quantitativi, temporaneamente sottratti al mercato, in un luogo unico. Al contrario, l'obbligo di deposito in un luogo unico potrebbe costituire un ostacolo per il raggiungimento dello scopo perseguito, soprattutto nel caso di vini provenienti da vari produttori riuniti.
punto 12
Per quanto riguarda l'argomento relativo alla necessità di garantire il valido controllo delle operazioni di magazzinaggio, non si può negare che può sussistere, e che effettivamente sussiste, un nesso tra l'efficacia ed il costo dei controlli e la maggiore o minore dispersione dei luoghi di ammasso. Questa constatazione non induce cionondimeno a concludere per la necessità d'imporre un luogo unico di deposito, a meno che non si vogliano mettere a repentaglio gli scopi dell'aiuto all'ammasso o creare discriminazioni tra grandi e piccoli produttori.
punto 13
Ciò non significa tuttavia che gli enti d'intervento siano tenuti a concludere dei contratti di ammasso prescindendo dalla dispersione dei luoghi di deposito dei vini. Affidando agli Stati membri la cura e la responsabilità di adottare «tutti i provvedimenti atti a consentire i necessari controlli», l'art. 7 del regolamento n. 2015/76 riserva a tali Stati un margine di potere discrezionale al fine di determinare, tenuto conto delle particolari condizioni delle zone viticole di cui trattasi, in qual misura il proliferare dei luoghi di magazzinaggio sia atta a menomare l'efficacia del controllo o ad aumentarne il costo sproporzionatamente rispetto allo scopo perseguito, di guisa che questo proliferare giustifichi il rifiuto di stipulare contratti di ammasso.
punto 14
La questione sollevata va quindi risolta nel senso che l'espressione «luogo di magazzinaggio» di cui agli artt. 4, n. 2, lett. c), e 14, del regolamento della Commissione 13 agosto 1976, n. 2015, non può essere interpretata nel senso ch'essa obblighi gli enti nazionali d'intervento a rifiutare di concludere, con il produttore o con dei produttori riuniti di vini da pasto, il contratto di ammasso — relativo del resto ad una quantità minima di 100 ettolitri — per il solo motivo che la quantità oggetto del contratto richiesto non è depositata in un luogo unico, cioè nello stesso podere. Spetta tuttavia alle competenti autorità nazionali lo stabilire, tenuto conto delle particolarità delle varie zone viticole, in quali casi il proliferare dei luoghi di magazzinaggio, tale da menomare l'efficacia del controllo sulle operazioni di deposito o da renderlo eccessivamente oneroso, consenta di rifiutare la stipulazione di contratti d'ammasso.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 15
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali, i presenti procedimenti hanno il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), statuendo sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con tre sentenze 21 settembre 1978, registrate presso la Corte il 26 ottobre successivo, dichiara: L'espressione «luogo di magazzinaggio» di cui agli artt. 4, n. 2, lett. c), e 14, del regolamento della Commissione 13 agosto 1976, n. 2015, non può essere interpretata nel senso ch'essa obblighi gli enti nazionali d'intervento a rifiutare di concludere, con un produttore o con dei produttori riuniti di vini da pasto, il contratto d'ammasso — relativo del resto ad una quantità minima di 100 ettolitri — per il solo motivo che la quantità oggetto del contratto richiesto non è depositata in un luogo unico, cioè nello stesso podere. Spetta tuttavia alle competenti autorità nazionali lo stabilire, tenuto conto delle particolarità delle varie zone viticole, in quali casi il proliferare del luoghi di magazzinaggio, tale da menomare l'efficacia del controllo sulle operazioni di deposito o da renderlo eccessivamente oneroso, consenta di rifiutare la stipulazione di contratti di ammasso.

Firme

Mertens de Wilmars O'Keeffe Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 giugno 1979. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione J. Mertens de Wilmars

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