Sez. 3, Sentenza n. 1924 del 16/05/1975 (Rv. 375616 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - DUPLICE FUNZIONE - SOMMA DOVUTA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - DUPLICE FUNZIONE - SOMMA DOVUTA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE.*
La clausola penale costituisce una pattuizione accessoria del contratto che svolge una duplice funzione, essendo, da un lato, rivolta a rafforzare il vincolo contrattuale, e, dall'altro, a liquidare preventivamente la prestazione a cui e tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dal danno effettivo, e salva la risarcibilita del danno ulteriore qualora cio sia convenuto. Nonostante la sua funzione risarcitoria, quindi, la somma dovuta a titolo di penale costituisce debito di valuta ed e percio insuscettibile di rivalutazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1278, Cod. Civ. art. 1279, Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)