Sez. 2, Sentenza n. 4664 del 17/12/1976 (Rv. 383408 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FUNZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FUNZIONI.*
La clausola penale costituisce una pattuizione accessoria del contratto che svolge - anche limitatamente a una sola parte degli obblighi che ne derivano - la duplice funzione di rafforzare, da un lato, il vincolo contrattuale e di stabilire, in particolare, dall'altro, in via preventiva, la prestazione dovuta per il caso di inadempienza o ritardo, con l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione (sempreche non sia stata pattuita la risarcibilita del danno ulteriore) la misura del risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto. (Conf 1924/75, mass n 375616; (Conf 852/66, mass n 321701; (Conf 1720/63, mass n 262635).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)