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Sez. 6, Sentenza n. 8453 del 10/06/1981 Ud. (dep. 29/09/1981) Rv. 150265 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - DEDUZIONE QUALE UNICO MOTIVO DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1981-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150265-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - DEDUZIONE QUALE UNICO MOTIVO DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*

La deduzione di una questione di costituzionalità quale unico motivo di ricorso, pur se sfornita di altro motivo espresso sul merito della causa, coinvolge, benché implicitamente - almeno nella generalità dei casi - il riferimento ad un punto della decisione non dedotto, sicché la questione diviene, sia pure attraverso la mediazione di detto riferimento, comunque rilevante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)