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Sez. 2, Sentenza n. 274 del 25/01/1984 Cc. (dep. 07/03/1984) Rv. 163026 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE UNICO MOTIVO DI RICORSO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163026-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE UNICO MOTIVO DI RICORSO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La deduzione di una questione di legittimità costituzionale quale motivo esplicito ed unico di ricorso per Cassazione, pur se sfornita del sussidio di altro motivo espressamente attinente al merito della causa, coinvolge generalmente, benché in modo implicito, il riferimento ad un punto della decisione facilmente individuabile, sicché attraverso tale collegamento oggettivo la questione diviene comunque rilevante, potendo essa essere rilevata anche d'ufficio. (nella specie, il ricorso investiva un'ordinanza che dichiarava inammissibile l'impugnazione tardiva, e si fondava sull'eccepita incostituzionalità degli artt. 180 e 199 cod. proc. pen. in quanto tali norme non prevedono la computabilità di uno o più giorni festivi "intermedi" ai fini del termine per impugnare. La S.C., ritenuto ammissibile il ricorso, lo ha rigettato dichiarando la questione manifestamente infondata). (Conf mass n 150265; (contra mass n 154856; (contra mass n 156601; (contra mass n 157050; (contrasto risolto da sez. Un. 24 marzo 1984 n. 6 (dep. 30 marzo 1984 n. 2958) ric. Galli, nel senso della massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)