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Sez. 2, Sentenza n. 48925 del 12/10/2016 Ud. (dep. 18/11/2016) Rv. 268349 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE | Competenza territoriale - Luogo di ricezione della richiesta da parte del soggetto titolare del diritto patrimoniale compromesso - Rilevanza del luogo di ricezione da parte del soggetto intermediario - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268349-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE

La competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642, cod.pen, si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto, essendo, invece, irrilevante la ricezione dell'atto medesimo da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 642 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)