Sez. 2, Sentenza n. 48925 del 12/10/2016 Ud. (dep. 18/11/2016) Rv. 268349 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE | Competenza territoriale - Luogo di ricezione della richiesta da parte del soggetto titolare del diritto patrimoniale compromesso - Rilevanza del luogo di ricezione da parte del soggetto intermediario - Esclusione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE
La competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642, cod.pen, si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto, essendo, invece, irrilevante la ricezione dell'atto medesimo da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 642 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)