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Sez. 2, Sentenza n. 8105 del 21/01/2016 Cc. (dep. 29/02/2016) Rv. 266235 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE | Reato a consumazione anticipata - Conseguimento effettivo di un vantaggio - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266235-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE

Il reato previsto dall'art. 642 cod. pen. è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo. (Fattispecie relativa ad una falsa denuncia di furto di un mezzo detenuto in leasing, in cui il vantaggio è stato ritenuto configurabile in considerazione della finalità di appropriazione dello stesso senza la corresponsione delle rate del leasing, il cui onere veniva, pertanto, trasferito alla società assicuratrice).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 642 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)