Sez. 3, Sentenza n. 39710 del 27/06/2003 Cc. (dep. 21/10/2003) Rv. 226212 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - SEQUESTRO DI CARTE E DOCUMENTI | Consulenti tecnici - Divieto di effettuazione del sequestro - Ambito di operatività.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - SEQUESTRO DI CARTE E DOCUMENTI
Il divieto di sequestro di carte e documenti relativi all'oggetto della difesa, stabilito dall'art. 103, comma 2, c.p.p. anche per i consulenti tecnici, è operante senza la necessità che la nomina del consulente, una volta effettuata, anche in altro procedimento, ai sensi degli artt. 225 e 233 c.p.p., sia comunicata all'autorità giudiziaria procedente e si estende ad ogni locale in cui le carte o i documenti siano custoditi, fermo restando che essi, in ogni caso, debbono essere relativi all'attività difensiva e non a rapporti privatistici di altra natura. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di documenti presso il consulente tecnico di un'impresa i cui responsabili erano accusati di violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti, essendo risultato che detti documenti riguardavano un rapporto professionale extraprocessuale tra la suindicata impresa e lo stesso soggetto poi nominato consulente tecnico nell'ambito del procedimento penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)