Sez. 6, Sentenza n. 20295 del 12/03/2001 Cc. (dep. 18/05/2001) Rv. 218841 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - PERQUISIZIONI | Applicazione al solo difensore dell'indagato o imputato nel procedimento in cui gli atti vengono compiuti - Esclusione - Fondamento.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - PERQUISIZIONI
Le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall'art. 103 cod. proc. pen. non riguardano solo il difensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di svolgerle attività di ispezione, perquisizione o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengano eseguiti nello studio di un professionista iscritto all'albo degli avvocati, che abbia assunto la difesa di qualsiasi assistito, sia nel procedimento <<de quo>> che in altro procedimento, anche del tutto estraneo rispetto a quello in cui l'attività di ricerca, perquisizione e sequestro venga compiuta, atteso che non si tratta di privilegi di categoria, finalizzati alla <<tutela>> della dignità dei suoi appartenenti, ma del riflesso dell'inviolabilità del diritto di difesa, come diritto fondamentale della persona garantito dall'art. 24 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 103 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)