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Sez. 2, Sentenza n. 2296 del 15/05/1992 Cc. (dep. 18/06/1992) Rv. 190789 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto | Bene appartenente ad un terzo - Legittimità del sequestro - Fattispecie: diritto di pegno vantato da istituto bancario.
Stato
decisa il 1992-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/190789-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto

È legittimo il sequestro preventivo che, riguardando denaro o altri beni pertinenti ad un determinato reato per esigenze di prevenzione, colpisca la persona che li detiene, sia esso l'imputato o anche un terzo cui appartengono per diritto di proprietà o ad altro titolo, poiché il vincolo in esame, diretto a rendere indisponibile la "res", è imposto per più generali esigenze di giustizia, quali sono quelle relative alla tutela della collettività, che, sebbene pregiudizievoli per il soggetto che ne è gravato, vanno necessariamente soddisfatte. Il titolare del diritto, esaurita la finalità del provvedimento, può farlo valere, neutralizzando così la eventuale confisca. (Nella specie trattavasi del ricorso proposto dal legale rappresentante di una Banca, che vantava un diritto di pegno su due libretti di risparmio, facenti capo a due indagati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)