Sez. 2, Sentenza n. 38824 del 28/03/2017 Cc. (dep. 04/08/2017) Rv. 271298 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Sequestro - Titoli costituti in pegno regolare - Legittimità - Titoli costituiti in pegno irregolare - Legittimità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, è legittimo il sequestro di titoli obbligazionari costituiti in pegno regolare, che si configura nel caso in cui difetti il conferimento alla banca della facoltà di disporre del relativo diritto. (Nel caso di specie la S.C., rilevando che il contratto di pegno prevedeva l'utilizzo della dizione "può far vendere", ha rigettato il ricorso della banca che riteneva invece sussistente l'ipotesi del pegno cosiddetto irregolare, precisando che tale istituto si configura solo quando sia conferito espressamente alla banca il potere dispositivo sui titoli dati in pegno).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2786
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)