Sez. 3 - , Sentenza n. 18003 del 18/01/2019 Ud. (dep. 02/05/2019) Rv. 275949 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE | Albergatore - Tolleranza abituale - Nozione - Distinzione con il favoreggiamento della prostituzione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE
Il reato di tolleranza abituale dell'altrui prostituzione commesso dal titolare di un esercizio alberghiero non esige la continuità della condotta, ma implica la sola reiterazione, per un tempo apprezzabile, del comportamento permissivo del gestore, idoneo a consentire che le persone alloggianti nell'albergo svolgano attività di meretricio, dovendosi, per contro, configurare il reato di favoreggiamento della prostituzione nel caso in cui il suddetto comportamento si presenti come occasionale. (Fattispecie in cui è stato ritenuto integrato il reato di tolleranza abituale per il gestore di due alberghi presso i quali si recavano ragazze più volte a notte, senza la registrazione dei documenti dei clienti, per esercitarvi la prostituzione).
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)