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Sez. 3, Sentenza n. 8037 del 16/02/2012 Cc. (dep. 01/03/2012) Rv. 252760 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE | Albergatore - Tolleranza abituale - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252760-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE

Il reato di tolleranza abituale dell'altrui prostituzione commesso dal titolare di un esercizio alberghiero non esige la continuità della condotta, ma implica la sola reiterazione, per un tempo apprezzabile, del comportamento permissivo del gestore, idoneo a consentire che le persone alloggianti nell'albergo svolgano attività di meretricio. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto integrato il reato nonostante i rapporti mercenari ammontassero al 2% delle complessive presenze registrate nella struttura ricettiva).

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)