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Sez. L, Sentenza n. 3759 del 15/04/1987 (Rv. 452690 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - INABILITÀ PER MALATTIA O INFORTUNIO - CONSEGUENTE INIDONEITÀ TEMPORANEA ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE - INDENNITÀ GIORNALIERA - SPETTANZA EX ART. UNICO DELLA LEGGE N. 1486 DEL 1962 - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452690-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - INABILITÀ PER MALATTIA O INFORTUNIO - CONSEGUENTE INIDONEITÀ TEMPORANEA ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE - INDENNITÀ GIORNALIERA - SPETTANZA EX ART. UNICO DELLA LEGGE N. 1486 DEL 1962 - DECORRENZA.*

L'articolo unico della legge 16 ottobre 1962 n. 1486 dev'essere interpretato nel senso che l'indennità giornaliera deve essere corrisposta al marittimo per il periodo effettivo dell'esistenza dell'inidoneità temporanea all'Esercizio della navigazione in conseguenza dell'inabilità, rapportabile alla malattia o all'infortunio, e la relativa decorrenza è riferita, come regola, dallo stesso legislatore, al momento in cui viene a cessare l'assistenza per malattia o infortunio, a prescindere dalla questione se la dichiarazione di temporanea inidoneità sia configurabile come accertamento costitutivo. (Conf 1137/74, mass n 369128).*

Riferimenti normativi: Legge 16/10/1962 num. 1486 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)