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Sez. U, Sentenza n. 8306 del 29/07/1995 (Rv. 493478 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Diritto all'indennità giornaliera ex art. unico della legge n. 1486 del 1962 - Decorrenza.
Stato
decisa il 1995-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493478-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA

Ai sensi dell'articolo unico della legge 16 ottobre 1962 n. 1486, il marittimo giudicato temporaneamente inidoneo al lavoro ha diritto all'indennità giornaliera (che comprende l'intera retribuzione di fatto percepita con esclusione del solo compenso per lavoro straordinario) per tutto il periodo dell'accertata inidoneità all'esercizio della navigazione - entro il limite massimo di un anno che decorre dalla data dell'accertamento da parte della competente commissione medica - anche in caso di ritardo nell'esecuzione dell'accertamento stesso, che non ha natura costitutiva.

Riferimenti normativi: Legge 16/10/1962 num. 1486, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1773

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)