Sez. L, Sentenza n. 21915 del 15/10/2009 (Rv. 610894 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE | Orario di lavoro - Prestazioni eccedenti l'orario ordinario - Disciplina collettiva - Applicabilità - Trattamento economico - Indennità di rappresentanza - Caratteristiche - Limiti - Prestazioni lavorative superiori alle sedici ore giornaliere complessive - Obbligo del "doppio equipaggio" - Conseguenza - Irragionevolezza della regolamentazione collettiva - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE
In tema di orario di lavoro del personale marittimo non trova applicazione la disciplina ordinaria prevista dal r.d.l. n. 692 del 1923 e del r.d. n. 1955 del 1923, ma, in ragione della peculiarità della prestazione lavorativa, la regolamentazione collettiva di settore, la quale, nel fornire un complessivo trattamento lavorativo ed economico di particolare favore, riconosce quale corrispettivo per le prestazioni eccedenti l'orario ordinario una indennità di rappresentanza, erogata in forma fissa indipendentemente dall'effettiva esplicazione di ore di lavoro ulteriori e a prescindere dalla discontinuità della prestazione e delle pause che la connotano, ferma la necessità, ove le prestazioni lavorative siano pari o superiori a complessive sedici ore giornaliere, dell'obbligatorio utilizzo del "doppio equipaggio". Ne consegue che detta disciplina - concordata con tutte le organizzazioni sindacali e inalterata sin dal c.c.n.l del 3 luglio 1981 per il personale marittimo e, comunque, facente parte dello stesso contratto individuale in forza di ventennale applicazione - non è censurabile di irragionevolezza, né disapplicabile in via giudiziale, per la mancata previsione di un limite orario massimo di prestazione di ore eccedenti a quelle ordinarie, dovendosi comunque ritenere che il turno per il "servizio giornaliero di navigazione" non possa comunque eccedere, detratta l'ora di riposo spettante per i pasti, l'arco delle quindici ore giornaliere complessive.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 CORTE COST., Regio Decr. Legge 10/09/1923 num. 1955
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)