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Sez. L, Sentenza n. 8197 del 16/06/2000 (Rv. 537655 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Contrattazione collettiva riguardante i marittimi - Criteri ermeneutici - Criterio ex art. 1363 cod. civ. - Rilievo preminente - Lavoro festivo - Corrispettivo - Valutazione del trattamento economico complessivo in relazione alla specificità del lavoro nautico - Necessità.
Stato
decisa il 2000-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537655-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nella materia della contrattazione collettiva dei marittimi (nella specie, c.c.n.l. 3 luglio 1981), è indispensabile una utilizzazione dei criteri ermeneutici che tenga conto della particolarità di detta contrattazione, che si articola su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale) e che, trattando una materia vasta e complessa, ricorre spesso a strumenti sconosciuti alla negoziazione privata, come preamboli, premesse, note a verbale, con la conseguenza che deve essere assegnato un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 cod. civ. rispetto al significato proprio delle parole ed alla interpretazione letterale della singola clausola. Pertanto, con riguardo al lavoro festivo, non va ricercata una specifica norma che preveda un determinato corrispettivo per la maggiore penosità del lavoro svolto nei giorni festivi dai marittimi in navigazione, ma - in considerazione della peculiarità del lavoro nautico, che per sua natura non può non importare nei periodi di imbarco la prestazione in via normale dell'attività lavorativa anche nei giorni festivi - è necessario valutare se nel suo complesso il trattamento economico contrattuale abbia tenuto conto della suddetta specificità e, insieme con questa, della maggiore penosità scaturente dal lavoro festivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)