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Sez. 1, Sentenza n. 3060 del 19/09/1975 (Rv. 377155 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - INTERPRETAZIONE - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1975-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377155-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - INTERPRETAZIONE - CRITERIO.*

In tema di dichiarazione giudiziale di paternita, il giudice, al fine di accertare e chiarire il contenuto e la portata effettuale delle espressioni scritte dell'autore della dichiarazione prevista dall'art 269, n 2, cod civ, puo legittimamente tenere conto di tutte le circostanze oggettive, in cui dette espressioni siano state emesse, e quindi anche degli elementi probatori emergenti al riguardo dagli Atti processuali. (V 2063/71, mass n 352735).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)