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Sez. 1, Sentenza n. 2063 del 30/06/1971 (Rv. 352735 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA.*
Stato
decisa il 1971-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352735-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA.*

In tema di dichiarazione giudiziale di paternita, la dichiarazione scritta, prevista dall'art 269 n 2 cod civ, costituisce non un negozio giuridico di riconoscimento, ma una fonte legale di prova, desunta da uno scritto che riveli in modo univoco, il convincimento del genitore dichiarante di essere tale. Il requisito della univocita non impone che la paternita debba risultare in modo letterale e formale dalla scrittura, purche questa riveli chiaramente il pensiero del dichiarantè tale dichiarazione, pertanto pur dovendo essere univoca ed autosufficiente, non integrata cioe da altri elementi probatori, puo, tuttavia, essere interpretata da parte del giudice, il quale, al fine di accertare e chiarire il contenuto del documento, puo legittimamente tener conto di tutte le circostanze in cui la dichiarazione fu emessa. (Conf 2423'68).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)