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Sez. L, Sentenza n. 625 del 26/01/1980 (Rv. 404024 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA PER) - VIOLAZIONE DEI LIMITI STABILITI DALLE NORME SULLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - SENTENZA EMESSA DA UN ORGANO IRREGOLARMENTE COSTITUITO - NULLITA ASSOLUTA - CONVERSIONE DEI MOTIVI DI NULLITA IN MOTIVI DI GRAVAME - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404024-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA PER) - VIOLAZIONE DEI LIMITI STABILITI DALLE NORME SULLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - SENTENZA EMESSA DA UN ORGANO IRREGOLARMENTE COSTITUITO - NULLITA ASSOLUTA - CONVERSIONE DEI MOTIVI DI NULLITA IN MOTIVI DI GRAVAME - APPLICABILITA.*

L'irregolare Costituzione, sotto l'aspetto strutturale, dell'organo giudicante (nella specie: composizione delle Sezioni specializzate agrarie presso il tribunale e la Corte d'appello) si risolve nel difetto di legittimazione del giudice all'Esercizio della potestas iudicandi, ma non implica la violazione dei limiti stabiliti dalle norme sulla giurisdizione. Pertanto, la sentenza emessa da un organo irregolarmente costituito non e inesistente, ma e affetta soltanto da una nullita assoluta, rilevabile d'ufficio, che non si sottrae al principio di conversione dei motivi di nullita in motivi di gravame.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)