diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 27042 del 12/05/2010 Ud. (dep. 13/07/2010) Rv. 248064 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Violenza attuata mediante contatto corporeo volontario, ancorché fugace ed estemporaneo - Molestia sessuale - Esclusione - Violenza sessuale - Configurabilità - Fattispecie: toccamento dei glutei.
Stato
decisa il 2010-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248064-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE

Integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale (art. 660 cod. pen.) la condotta consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale. (In motivazione la Corte ha precisato che se dalle espressioni verbali si passa ai toccamenti a sfondo sessuale, il delitto assume la forma tentata o consumata a seconda della natura del contatto e delle circostanze del caso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)