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Sez. 1, Sentenza n. 7369 del 25/01/2006 Cc. (dep. 01/03/2006) Rv. 234070 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - DISPOSIZIONI COMUNI | Elemento oggettivo - Nozione di atto sessuale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234070-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - DISPOSIZIONI COMUNI

In tema di violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen.), la condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto giuridicamente corretto l'inquadramento nella fattispecie di molestie, sanzionata a norma dell'art. 660 anziché in quella di cui all'art. 609 bis cod. pen., della condotta posta in essere dall'imputato, consistita nel "toccamento dei glutei" di una donna contro la volontà di quest'ultima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 bis, Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)