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Sez. 2, Sentenza n. 257 del 27/01/1976 (Rv. 378919 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISCIPLINA EX LEGGE N 1684 DEL 1962 - MURI 'FRONTALÌ - DISTANZA DI SEI METRI - NOZIONE DI MURI 'FRONTALÌ - SPIGOLI ED ANGOLI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378919-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISCIPLINA EX LEGGE N 1684 DEL 1962 - MURI 'FRONTALÌ - DISTANZA DI SEI METRI - NOZIONE DI MURI 'FRONTALÌ - SPIGOLI ED ANGOLI - INCLUSIONE.*

Ai fini dell'applicabilita della norma di cui all'art 6 n 4 della legge antisismica 25 novembre 1962 n 1684 - la quale prescrive la osservanza di una distanza di sei metri fra 'muri frontalì - quest'ultima espressione deve intendersi comprensiva di tutte le ipotesi in cui i muri perimetrali di costruzioni finitime si trovino in posizione antagonistica, idonea, cioe, a provocare, nel caso di crollo di uno degli edifici, danni a quello finitimo. Pertanto, la presenza nei detti muti perimetrali di spigoli ed angoli non esula dalla sfera di applicazione della norma anzidetta, in quanto ogni angolo o spigolo e formato da due linee che, sul piano costruttivo, costituiscono vere e proprie 'frontì le quali, a loro volta, realizzano, rispetto all'opposta costruzione, quella posizione antagonistica, la cui potenziale pericolosita viene eliminata o attenuata dal rispetto della distanza minima prescritta.*

Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)