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Sez. 2, Sentenza n. 4196 del 12/04/1995 (Rv. 491767 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Disciplina ex art. 6 n. 4 legge n. 1684 del 1962 - Presupposto - Posizione antagonistica dei muri perimetrali di costruzioni finitime - Presenza nei detti muri di spigoli ed angoli - Rilevanza - Limiti - Idoneità delle rette dipartentesi dall'angolo, secondo le direttrici dei lati di questo, ad intersecare il perimetro della costruzione opposta - Necessità.
Stato
decisa il 1995-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491767-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

La disposizione contenuta nell'art. 6, n. 4, della legge 25 novembre 1962 n. 1684 - a norma della quale l'area posta tra edifici e sottratta al pubblico transito deve avere la larghezza minima di sei metri misurata tra i muri frontali - attiene a tutte le ipotesi in cui i muri perimetrali di costruzioni finitime si trovino in posizione antagonistica, idonea provocare, in caso di crollo di uno degli edifici, danni a quello finitimo. Pertanto, la presenza nei detti muri perimetrali di spigoli ed angoli non esula dalla sfera di applicazione della detta norma, in quanto ogni angolo o spigolo è formato da due linee che, sul piano costruttivo, costituiscono vere e proprie "fronti", le quali, a loro volta, realizzano rispetto all'opposta costruzione, quella posizione antagonistica la cui potenziale pericolosità viene eliminata o attenuata dal rispetto della distanza minima. Tale principio trova, però, applicazione nel caso in cui le due rette che si dipartono dall'angolo secondo le direttrici dei lati di questo vadano ad intersecare il perimetro della costruzione che si vuole opposta, mentre, qualora tali linee non attraversino idealmente il corpo dell'edificio vicino, non v'è antagonismo tra le costruzioni, né sussiste quella frontalità che la norma in oggetto prevede come presupposto dell'osservanza della distanza di sei metri a scopo di prevenzione antisismica tra i segmenti perimetrali degli edifici.

Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)