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Sez. L, Sentenza n. 9874 del 24/04/2007 (Rv. 596636 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Personale delle esattorie e delle ricevitorie - Fondo di previdenza - Diritto alla restituzione del settantacinque per cento dei contributi versati ex art. 32, secondo comma, legge n.377 del 1958 - Termine di decadenza ex art.7 della legge n.587 del 1971 - Rilevanza - Innalzamento dell'età pensionabile ex art. 59 della legge n.449 del 1997 - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2007-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596636-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di restituzione del settantacinque per cento dei contributi versati al Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge n.377 del 1958, l'art.7 della legge n.587 del 1971 ha fissato un termine di decadenza per l'esercizio del diritto potestativo spettante all'assicurato sul quale nessuna influenza ha esercitato l'art. 59 della legge n.449 del 1997 che, innalzando l'età pensionabile, non ha rimesso in termini colui che, lavoratore o pensionato, avesse già perduto il diritto perchè incorso in decadenza.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 377 art. 32 com. 2, Legge 29/07/1971 num. 587 art. 7, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)