Sez. 3, Sentenza n. 15434 del 10/08/2004 (Rv. 576169 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale - Voce autonoma di danno rispetto al danno biologico - Conseguenze in tema di impugnazioni - Impugnazione di una sentenza relativamente alla liquidazione del danno biologico - Automatica impugnazione di essa anche in relazione alla liquidazione del danno morale - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Benché il danno biologico sia riconducibile, come il danno morale, nell'ampia categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod.civ., il danno morale subiettivo non costituisce tuttavia una componente di esso, configurandosi invece come una voce autonoma di danno non patrimoniale; ne consegue che l'impugnazione della sentenza di merito relativamente ai criteri di liquidazione del danno biologico (come nella specie) non comporta automaticamente anche l'impugnazione del capo relativo al danno morale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)