Sez. 3, Sentenza n. 10995 del 14/07/2003 (Rv. 565025 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale - Voce autonoma di danno rispetto al danno biologico - Liquidazione equitativa - Attribuzione di quota parte di quanto liquidato a titolo di danno biologico - Legittimità - Esclusione - Quantificazione autonoma del pregiudizio subito - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il danno morale costituisce autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile, al verificarsi di determinati presupposti, dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico; nella misura del suo risarcimento il giudice non potrà limitarsi ad attribuire al danneggiato una quota parte del danno biologico, ma dovrà procedere a liquidare autonomamente il risarcimento atto a riparare la lesione dell'integrità morale, adeguando i parametri del risarcimento alla entità della sofferenza e del dolore, oltre che alla lesione della dignità della persona.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)