Sez. 3, Sentenza n. 25756 del 22/12/2015 (Rv. 638187 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Diritto dell'enfiteuta ex art. 965 c.c. - Prelazione del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, ovvero dell'affittuario, del mezzadro o del colono - Fonti.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In caso di trasferimento a titolo oneroso del diritto dell'enfiteuta, a norma dell'art. 965 c.c., il diritto di prelazione agraria sussiste, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, in favore dell'affittuario, del mezzadro o del colono, nonché, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 817 del 1971, in favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 965, Legge 29/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)