diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 23976 del 24/11/2015 (Rv. 638002 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA) - ADOTTANDI - ADOTTABILITA - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI | Procedimento - Principio del contraddittorio - Applicabilità - Relazioni di istituti o di operatori specializzati - Diritto delle parti al contradditorio - Modalità di esplicazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638002-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA) - ADOTTANDI - ADOTTABILITA - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, il principio del contraddittorio trova piena applicazione, pur esplicandosi con modalità diverse; invero, con riferimento alle relazioni degli istituti e operatori specializzati di aggiornamento all'autorità giudiziaria delle condizioni psico-fisiche del minore, allegate agli atti del processo, il contraddittorio consiste nella facoltà di tutte le parti di esaminarle, di estrarne copia e svolgere deduzioni o richieste di approfondimenti, ovvero accertamenti ulteriori, riguardando il disposto dell'art. 10, comma 2, della l. n. 184 del 1983 - che prevede il diritto delle parti di partecipare a tutti gli atti istruttori - solo gli accertamenti disposti dal giudice nel corso del processo.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)