Sez. 1, Sentenza n. 2780 del 06/02/2013 (Rv. 625459 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI | Procedimento - Principio del contraddittorio - Applicabilità - Relazioni degli istituti e operatori specializzati - Diritto delle parti al contraddittorio - Consistenza - Fondamento.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI
Il principio del contradditorio trova piena applicazione nel processo per la dichiarazione dello stato di adottabilità, pur esplicandosi con modalità diverse; invero, con riferimento alle relazioni degli istituti e operatori specializzati di aggiornamento all'autorità giudiziaria delle condizioni psico-fisiche del minore, allegate agli atti del processo, il contraddittorio consiste nella facoltà di tutte le parti di esaminarle, estrarne copia e svolgere deduzioni o richieste di approfondimenti ovvero accertamenti ulteriori, riguardando il disposto di cui all'art. 10, secondo comma, legge 4 maggio n. 1983, n. 184 - che prevede il diritto delle parti di partecipare a tutti gli atti istruttori - solo gli accertamenti disposti dal giudice nel corso del processo.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)