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Sez. L, Sentenza n. 4912 del 13/08/1981 (Rv. 415656 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - ABBANDONO O RIDUZIONE DI ALCUNE DELLE CONCLUSIONI ASSENTE CON IL RICORSO E CON LA MEMORIA DI COSTITUZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - DOMANDE ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE - PRESUNZIONE DI ABBANDONO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415656-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - ABBANDONO O RIDUZIONE DI ALCUNE DELLE CONCLUSIONI ASSENTE CON IL RICORSO E CON LA MEMORIA DI COSTITUZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - DOMANDE ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE - PRESUNZIONE DI ABBANDONO - FATTISPECIE.*

Nel nuovo rito del lavoro, le parti, al termine della discussione orale, se non possono introdurre modificazioni o aggiunte alle conclusioni assunte con il ricorso e con la memoria di Costituzione, ed, eventualmente, già modificate ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ., hanno però la facoltà di procedere, in relazione al risultato dell'istruzione e della discussione, a limitazioni delle conclusioni anzidette, abbandonandone o riducendone alcune; pertanto, il potere-dovere di decisione resta per il giudice limitato all'ambito delle conclusioni precisate in tale momento e, ove queste siano formulate in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte debbono, in difetto di elementi contrari, considerarsi abbandonate. (nella specie, si e ritenuto l'abbandono, da parte del convenuto, dell'eccezione di prescrizione, inizialmente formulata in via subordinata alla richiesta di rigetto della domanda e dal convenuto medesimo non riproposta con le conclusioni rassegnate, in Forma specifica, al termine della discussione orale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)