Sez. 1, Sentenza n. 11871 del 26/10/1995 Ud. (dep. 04/12/1995) Rv. 203251 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Illogicità delle motivazioni | Travisamento del fatto - Deducibilità - Condizioni.
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Illogicità delle motivazioni
Il cosiddetto "travisamento del fatto" è valutabile e sindacabile in sede di legittimità solo in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi, tassativamente previste, della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione, sempre che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato. Il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'esame del giudice e che non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato della Corte circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)