Sez. 3, Sentenza n. 215 del 20/11/1998 Ud. (dep. 11/01/1999) Rv. 212091 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | "Travisamento del fatto" - Indeducibilità sia sotto il profilo del vizio di motivazione che sotto quello della violazione di legge - Ratio.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
Il cosiddetto "travisamento dei fatti", escluso dalla nozione di vizio di motivazione, quale delineata dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (che limita la configurabilità del detto vizio al solo caso della "mancanza" o della "manifesta illogicità" della motivazione stessa, rilevabile dal "testo del provvedimento impugnato"), non è deducibile, in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della violazione di legge processuale, previsto dalla lett. c) del medesimo art. 606, comma primo, cod. proc. pen., atteso il carattere di specificità della prima di dette disposizioni rispetto alla seconda).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)