Sez. 1, Sentenza n. 3880 del 28/06/1985 (Rv. 441449 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - IMPRESE COSTITUITE IN AREE DEPRESSE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE - BENEFICIO DELLA ESENZIONE DECENNALE DALLE IMPOSTE DIRETTE SUL REDDITO - PRESUPPOSTI - TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA STESSA ZONA DEPRESSA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - IMPRESE COSTITUITE IN AREE DEPRESSE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE - BENEFICIO DELLA ESENZIONE DECENNALE DALLE IMPOSTE DIRETTE SUL REDDITO - PRESUPPOSTI - TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA STESSA ZONA DEPRESSA - ESCLUSIONE.*
Il beneficio dell'esenzione decennale dalle imposte dirette sul reddito, contemplato dall'art. 8 della legge 22 luglio 1966 n. 614 in favore delle nuove imprese costituite in aree depresse della Italia settentrionale e centrale, postula, come l'analogo beneficio in precedenza concesso dall'art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635, che si verifichi un apporto di nuovi elementi di sviluppo nelle suddette aree, e, pertanto, se può essere riconosciuto nel caso di trasferimento di attività imprenditoriale da zona non depressa a zona depressa, non può essere accordato nel diverso caso in cui tale trasferimento venga attuato nell'ambito della stessa zona depressa (nella specie, dopo che l'impresa aveva già goduto dell'esecuzione decennale di cui alla citata legge del 1957).*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)