Sez. L, Sentenza n. 4767 del 01/09/1982 (Rv. 422740 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE IN SEDE GIUDIZIARIA DELLE DECISIONI ADOTTATE DALL'ISTITUTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TERMINE DECENNALE - NATURA - PRESCRIZIONALE - CONSEGUENZE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE IN SEDE GIUDIZIARIA DELLE DECISIONI ADOTTATE DALL'ISTITUTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TERMINE DECENNALE - NATURA - PRESCRIZIONALE - CONSEGUENZE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Il termine di dieci anni, stabilito dall'art. 58 della legge n. 153 del 1969 e dall'art. 47 del successivo d.P.R. n. 639 del 1970 per la impugnazione in Sede giudiziaria delle decisioni adottate dallo istituto della previdenza sociale in materia di pensioni, ha, a differenza di quello quinquennale previsto dalla previgente normativa (art. 2 della legge 5 febbraio 1957 n. 18), natura di termine prescrizionale e, pertanto, il suo inutile decorso non può essere rilevato di ufficio dal giudice, ma deve essere oggetto di specifica eccezione, non proponibile per la prima volta in grado di appello, stante la preclusione di cui al combinato disposto degli artt. 442 e 437 cod. proc. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 05/02/1957 num. 18 art. 2 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 58, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)