Sez. L, Sentenza n. 4354 del 27/06/1988 (Rv. 459341 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - TITOLARITÀ DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE EX ART. 2, SECONDO COMMA, LETT. A), LEGGE 12 AGOSTO 1962 N. 1338 - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - EFFETTI - RETROATTIVITÀ - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - TITOLARITÀ DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE EX ART. 2, SECONDO COMMA, LETT. A), LEGGE 12 AGOSTO 1962 N. 1338 - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - EFFETTI - RETROATTIVITÀ - LIMITI.*
Gli effetti della sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, secondo comma, lett. A), della legge 12 agosto 1962 n. 1338 nella parte in cui, tra l'altro, esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta di Invalidità e vecchiaia a carico dell'INPS per chi sia già titolare di pensione diretta a carico dello stato - retroagiscono nei limiti conseguenti all'operatività del termine di dieci anni, previsto dall'art. 58 della legge n. 153 del 1969 e dall'art. 47 del successivo d.P.R. n. 639 del 1970 per l'impugnazione in Sede giudiziaria delle decisioni adottate dall'INPS in materia di pensioni, termine questo che - a differenza di quello quinquennale contemplato dalla previgente normativa (art. 2 legge 5 febbraio 1957 n. 18) - ha natura prescrizionale e pertanto è suscettibile di interruzione o sospensione ed il suo inutile decorso non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere oggetto di specifica eccezione. (V 1814/87, mass n 451178; (V 531/84, mass n 432756; (V 4767/82, mass n 422740).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 com. 2 lett. A CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 58, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)