Sez. L, Sentenza n. 3167 del 09/05/1983 (Rv. 428074 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ILLEGITTIMA APPOSIZIONE DI UN TERMINE - EFFETTI - SCADENZA DI TALE TERMINE - RECESSO ILLEGITTIMO DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ILLEGITTIMA APPOSIZIONE DI UN TERMINE - EFFETTI - SCADENZA DI TALE TERMINE - RECESSO ILLEGITTIMO DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Nel caso di apposizione illegittima di un termine al contratto di lavoro, il rapporto stesso deve intendersi come stipulato a tempo indeterminato e la risoluzione che si verifica alla scadenza pattuita equivale ad un recesso illegittimo del datore di lavoro che comporta l'applicabilità della disciplina di cui alla legge sui licenziamenti individuali, nonché delle sanzioni previste dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori. (Conf 1176/82, mass n 419056, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)