Sez. L, Sentenza n. 4927 del 05/06/1987 (Rv. 453552 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - MANCATO RINVENIMENTO DELLA SEDE ALL'INDIRIZZO DICHIARATO NELL'ATTO COSTITUTIVO O RISULTANTE DAI PUBBLICI REGISTRI - RICERCA DELLA SEDE EFFETTIVA - CRITERI - NOTIFICAZIONE CON LA PROCEDURA PER LE PERSONE IRREPERIBILI O DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - MANCATO RINVENIMENTO DELLA SEDE ALL'INDIRIZZO DICHIARATO NELL'ATTO COSTITUTIVO O RISULTANTE DAI PUBBLICI REGISTRI - RICERCA DELLA SEDE EFFETTIVA - CRITERI - NOTIFICAZIONE CON LA PROCEDURA PER LE PERSONE IRREPERIBILI O DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Nell'ipotesi di notificazione a persona giuridica, a norma dell'art. 145 primo comma cod. proc. civ., ove non venga trovata la Sede della destinataria all'indirizzo dichiarato nell'atto costitutivo o risultante dai pubblici registri, al fine di conoscere la Sede effettiva devono essere eseguite tutte le ricerche suggerite dalla comune diligenza, e solo se esse risultino infruttuose, dopo essersi dato atto del loro esito negativo nella relazione di notifica, può procedersi alla notificazione, con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ.; tuttavia, qualora nell'atto da notificare siano indicate le generalità della persona fisica che abbia la rappresentanza dell'ente, si deve prima esperire il tentativo di notifica dell'atto al rappresentante e, solo in caso negativo, procedere alla notificazione ai sensi degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ.. (Conf 2758/79, mass n 399066).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)