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Sez. 3, Sentenza n. 2758 del 12/05/1979 (Rv. 399066 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - MANCATO RINVENIMENTO DELLA SOCIETA ALLO INDIRIZZO DICHIARATO NELL'ATTO COSTITUTIVO O RISULTANTE DAI PUBBLICI REGISTRI - RICERCA DELLA SEDE EFFETTIVA - CRITERI - NOTIFICAZIONE CON LA PROCEDURA PER LE PERSONE IRREPERIBILI O DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399066-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - MANCATO RINVENIMENTO DELLA SOCIETA ALLO INDIRIZZO DICHIARATO NELL'ATTO COSTITUTIVO O RISULTANTE DAI PUBBLICI REGISTRI - RICERCA DELLA SEDE EFFETTIVA - CRITERI - NOTIFICAZIONE CON LA PROCEDURA PER LE PERSONE IRREPERIBILI O DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi di notificazione a persona giuridica, a norma dello art 145 primo comma cod proc civ, ove non venga trovata la Sede della destinataria all'indirizzo dichiarato nell'atto costitutivo o risultante dai pubblici registri, al fine di conoscere la Sede effettiva devono essere eseguite tutte le ricerche suggerite dalla comune diligenza, e solo se esse risultino infruttuose, dopo essersi dato atto del loro esito negativo nella relazione di notifica, puo procedersi alla notificazione, con le modalita previste dagli artt 140 e 143 cod proc civ. tuttavia, qualora nell'atto da notificare siano indicate le generalita della persona fisica che abbia la rappresentanza dell'ente, si deve prima esperire il tentativo di notifica dell'atto al rappresentante e, solo in caso negativo, procedere alla notificazione ai sensi degli artt 140 e 143 cod proc civ. (V 2866, mass n 325445).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)