Sez. 1, Sentenza n. 21434 del 12/10/2007 (Rv. 600664 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Fittavolo coltivatore diretto del suolo edificabile espropriato - Diritto ad un'indennità aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333 - Autonomia della posizione del coltivatore diretto rispetto a quella del proprietario espropriato - Cause scindibili - Sussistenza - Ricorso per cassazione nei confronti del capo della sentenza relativo alla natura del fondo agli effetti dell'indennità di occupazione - Integrazione del contraddittorio nei confronti del coltivatore diretto - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il fittavolo coltivatore diretto del suolo espropriato ha diritto, ai sensi dell'art. 17, secondo comma legge 22 ottobre 1971, n. 865, ad un'indennità aggiuntiva, diversa da quella prevista dall'art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in legge, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, in quanto la sua pretesa è rivolta nei confronti dell'espropriante, indipendentemente da quanto dovuto al proprietario. Dall'autonomia delle due posizioni deriva che le cause aventi ad oggetto, rispettivamente, tale indennità aggiuntiva e l'indennità di occupazione dovuta al proprietario, sono scindibili; conseguentemente nel caso di ricorso per cassazione proposto dall'espropriante avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 19 legge 22 ottobre 1971, n. 865, che investe il capo relativo alla natura del fondo agli effetti dell'indennità di occupazione, non va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coltivatore diretto cui il ricorso stesso non sia stato notificato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)