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Sez. 1, Sentenza n. 13840 del 31/05/2013 (Rv. 626796 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Fondo agricolo - Indennità aggiuntiva ex art. 17 legge n. 865 del 1971 - Liquidazione a favore del proprietario - Riconoscibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626796-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

L'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, prevede che, nel caso in cui l'espropriazione attenga a terreno coltivato direttamente dal proprietario coltivatore diretto, ovvero dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretti ad abbandonare il terreno stesso, a questi soggetti è dovuta un'indennità aggiuntiva determinata secondo il valore agricolo medio del fondo. Ne consegue che tale indennità non è dovuta al proprietario, non compreso in tale previsione, in ragione del fatto che l'art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992), prendendo in considerazione il valore evidenziato dalle possibilità di sfruttamento del terreno a scopi edificatori, assorbe la perdita economica connessa all'impossibilità di protrarre l'utilizzazione agricola in atto.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 8651 art. 17 com. 2, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)