Sez. 2, Sentenza n. 6888 del 19/11/1983 (Rv. 431550 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - COMPENSO PER L'OPERA PROFESSIONALE DI UN INGEGNERE - DETERMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE N. 143 DEL 1949, CON RIMESSIONE ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL PROFESSIONISTA - CONTROVERSIA GIUDIZIARIA - DECISIONE DEL GIUDICE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - COMPENSO PER L'OPERA PROFESSIONALE DI UN INGEGNERE - DETERMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE N. 143 DEL 1949, CON RIMESSIONE ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL PROFESSIONISTA - CONTROVERSIA GIUDIZIARIA - DECISIONE DEL GIUDICE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Nel caso in cui il compenso per l'opera professionale di un ingegnere non sia stato fissato a seguito di contrattazione con il cliente, bensì, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 143 del 1949, affidato alla valutazione discrezionale del professionista, ed insorga controversia al riguardo, il giudice deve decidere in base all'importanza ed alla qualità del lavoro eseguito e deve dare compiutamente conto degli elementi di valutazione ai quali si è attenuto nel liquidare il compenso, specialmente laddove, non essendovi contestazione sulla natura, qualità, quantità e durata dell'opera, egli ritenga di dovere disattendere il parere di congruità emesso dai competenti organi professionali. (V 1006/80, mass n 404451).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)