diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1006 del 12/02/1980 (Rv. 404451 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - COMPENSO AD UN INGEGNERE - DETERMINAZIONE CON IL CRITERIO COSIDDETTO A DISCREZIONE - CONTROVERSIA TRA LE PARTI - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404451-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - COMPENSO AD UN INGEGNERE - DETERMINAZIONE CON IL CRITERIO COSIDDETTO A DISCREZIONE - CONTROVERSIA TRA LE PARTI - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - CRITERI.*

Nel caso in cui il compenso per l'opera professionale di un ingegnere non sia stato fissato a seguito di contrattazione con il cliente, bensi, a termini dell'art 5 della legge n 143 del 1949, affidato alla valutazione discrezionale del professionista (cosiddetto criterio 'a discrezioné), ed insorga controversia al riguardo, il giudice deve decidere in base all'importanza e qualita del lavoro eseguito, ma non ha come necessario parametro gli importi pattiziamente convenuti per lavori analoghi.*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)