Sez. 5 - , Ordinanza n. 13011 del 26/04/2022 (Rv. 664586 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Imposta di registro - Imposta ipotecaria e catastale - Base imponibile - Determinazione - Beni sottoposti a condizione sospensiva - Avveramento della condizione progressiva - Tassabilità - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di quella ipotecaria e catastale di un atto sottoposto a condizione sospensiva, ove la condizione riguardi più beni e l'atto inizi a spiegare i propri effetti in modo parziale, in dipendenza della circostanza che le parti hanno prefigurato un avveramento della condizione in modo progressivo, le pertinenti imposte vanno applicate in misura proporzionale, in relazione a ciascuna ipotesi di avveramento successivo.
Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1360, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)