Sez. 5, Sentenza n. 24514 del 02/12/2015 (Rv. 637508 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE | Base imponibile - Valutazione del bene - Momento rilevante - Alla data del fatto generatore degli effetti - Equiparazione della rinuncia alla condizione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE
In tema d'imposta di registro, nel caso di contratto traslativo o costitutivo di diritti reali sottoposto a condizione sospensiva, la determinazione della base imponibile va ancorata, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 131 del 1986, al momento in cui si verifica il fatto generatore degli effetti e, cioè, l'evento dedotto in condizione o la concorde rinuncia delle parti alla condizione originariamente pattuita, e non alla data della stipula del contratto, a cui tali effetti retroagiscono, che rileva, invece, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile in virtù del precedente art. 27.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1360, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)