Sez. L, Sentenza n. 3150 del 01/04/1999 (Rv. 524842 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie - Accordo sindacale del 21 dicembre 1973 - Regolamento del Fondo di integrazione della Cassa di risparmio di San Miniato - Trattamento pensionistico integrativo - Miglioramenti retributivi del personale in servizio della stessa categoria - Computabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, con l'individuazione della volontà delle parti, è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che - interpretando l'accordo sindacale del 21 dicembre 1973 recante il regolamento del Fondo di integrazione della Cassa di risparmio di San Miniato - aveva ritenuto che il trattamento pensionistico integrativo del personale in quiescenza dovesse tener conto dei successivi miglioramenti retributivi percepiti dal personale in servizio della stessa categoria)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)