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Sez. L, Sentenza n. 11338 del 09/10/1999 (Rv. 530549 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al CCNL del 3 ottobre 1989 per i dirigenti di aziende industriali in tema di riassorbimento nei superminimi dei miglioramenti contemplati dai rinnovi contrattuali e di trascinamento degli scatti di anzianità in occasione del cambio di categoria da impiegato a dirigente.
Stato
decisa il 1999-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530549-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e segg. cod. Civ.) ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nell'interpretare gli artt. 3, 6 e 26 del CCNL del 3 ottobre 1989 per i dirigenti di aziende industriali aveva ritenuto che il primo escludesse dalla riassorbibilità nei superminimi tutti i miglioramenti - sia aziendali sia individuali - contemplati dai rinnovi contrattuali e che le altre due norme indicate, dato il rispettivamente diverso ambito applicativo, dovessero indurre ad escludere la sussistenza di un principio di "trascinamento" degli scatti di anzianità in occasione del cambio di categoria da impiegato a dirigente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)